Onorari di avvocato e obbligazione solidale delle parti in caso di transazione
Pubblicato il 15 giugno 2010
L'obbligazione solidale che, ai sensi dell'articolo 68 della legge professionale forense, è posta a carico di tutte le parti per il pagamento degli onorari e al rimborso delle spese degli avvocati che abbiano partecipato al giudizio poi transatto, non sorge nel caso in cui la causa sia definita dal giudice con una pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza di sopravvenuti accordi transattivi e, al contempo, di rigetto della richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale. Ed infatti, il suddetto articolo 68 si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 14193 depositata lo scorso 12 giugno 2010.