Onorari avvocato in giudizi divisori

Pubblicato il 23 gennaio 2016

Valore causa di divisione

Ai fini della quantificazione degli onorari di avvocato, il valore delle cause di divisione va determinato in relazione al valore della “quota o dei supplementi di quota in contestazione”.

Il valore di tali controversie, difatti, non va stabilito a norma dell’articolo 12, ultimo comma, Codice di procedura civile per il riferimento fatto in via generale dal Decreto ministeriale n. 127/2004, articolo 6, comma 1 al detto Codice per la determinazione del valore della causa.

Ciò in quanto lo stesso articolo 6, comma 1, deroga espressamente al suddetto rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio ed applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va quantificato facendo riferimento al valore della quota o dei supplementi di quota contestati.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1202 depositata il 22 gennaio 2016.

Particolare o straordinaria importanza, decide il giudice

Nel testo della medesima decisione è stato, altresì, evidenziato che se anche, in materia, gli onorari degli avvocati possono essere raddoppiati e, se si vuole, anche quadruplicati, non per questo debbano necessariamente esserlo.

Difatti, la valutazione della particolare o addirittura straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui discrezionalità si esplica nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi ed i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa.

Ciò posto, la circostanza che l’organo giudicante possa aver attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera al predetto specifico fine non sta per nulla a significare che detta rilevanza debba poi anche considerarsi di livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi.

Mancato raddoppio dei massimi senza motivazione

In particolare – si legge nel testo della decisione – del potere discrezionale di stabilire che una controversia si presenti di straordinaria importanza e possa, quindi, anche consentire il raddoppio dei massimi degli onorari, va giustificato solo l’esercizio e non anche il mancato esercizio, come in tutti i casi di uso di un potere discrezionale extra ordinem.

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