Onorari ai giudici amministrativi

Pubblicato il 22 maggio 2008 L’ordinanza delle sezioni unite della Cassazione n. 6534 del 12.3.2008 ribadisce la natura di ente pubblico non economico del Consiglio dell’ordine degli avvocati, tra i cui compiti vi è quello di esprimere il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari. Detto parere è dunque un atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e come tale impugnabile dinnanzi al Tar.
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