In base a quanto disposto dalle disposizioni previste dal Dl n. 185/08 e dalle istruzioni del modello “Eas”, approvato con provvedimenti dirigenziale dello scorso 2 settembre, solo le organizzazioni di volontariato che svolgono attività marginali potranno mantenere la qualifica di Onlus. Inoltre, gli altri enti associativi potranno non assoggettare ad imposte i corrispettivi, le quote e i contributi solo se in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalla disciplina tributaria e se provvedono all’invio della comunicazione indicata. Dunque, la fruizione delle agevolazioni fiscali è subordinata alla trasmissione del modello Eas. Tale modello va compilato e inviato entro il 30 ottobre e la comunicazione deve essere effettuata solo una volta e non va ripetuta ogni anno, a meno che non vi siano state delle variazioni. È compito dell’agenzia delle Entrate riferire se i dati ricevuti sono completi. In tal caso si decadrà dai benefici fiscali: non è chiaro però se in via automatica oppure se dietro contestazione di ogni singolo caso.
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