Le Sezioni unite civili della Cassazione hanno dichiarato il difetto della giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice ordinario relativamente ad una causa introdotta contro il responsabile della progettazione e il direttore dei lavori per l’esecuzione di una struttura ospedaliera, per la pretesa responsabilità per danno erariale asseritamente cagionato dagli stessi in considerazione dell’incremento degli oneri di esecuzione dell’appalto pubblico, realizzato, peraltro, in ritardo.
Per la Suprema corte, – sentenza n. 27071 del 28 dicembre 2016 – trattandosi di accertare un errore nella progettazione affidata a un libero professionista, mancherebbe una relazione funzionale tra quest’ultimo e l’ente pubblico, in quanto il tecnico non esercita poteri propri del soggetto pubblico.
Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario.
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