Onere di prova sul lavoratore per l’accesso al Fondo di garanzia Inps

Pubblicato il 27 novembre 2009

Il lavoratore dipendente che intenda chiedere l'intervento del Fondo di garanzia per Tfr e crediti diversi, quando il datore è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali (fallimento), è tenuto a dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo.

Decidono così i giudici di ultime cure, nella pronuncia 22647/2009, caricando sul lavoratore l’onere della prova. Recita la sentenza: “se il datore è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l'intervento del Fondo di garanzia può realizzarsi solamente se il lavoratore assolve all'onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo”.

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