Onere della prova dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum

Pubblicato il 23 giugno 2020

Con la sentenza 17 giugno 2020, n. 11706, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “l’onere della prova relativo all’aliunde perceptum e all’aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all’art. 2697 cod. civ.”. In tal senso, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria del lavoratore, è onerato, ancorché con l'ultilizzo di presunzioni semplici, della prova delle somme percepite dal lavoratore ovvero che avrebbe potuto percepire, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza riduttiva del danno patito.

Aliunde perceptum e aliunde percipiendum

Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro, al fine di ridurre la somma da corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato, può chiedere di dedurre il reddito percepito dal lavoratore stesso per effetto di una nuova occupazione (aliunde perceptum) ovvero di dedurre la colpevole astensione del lavoratore da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno (aliunde percipiendum).

Ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum, il datore di lavoro non potrà limitarsi esclusivamente a richiedere al giudice l'ordine di esibizione documentale nei confronti del lavoratore, non potendo essere avanzate richieste di prova in via meramente esplorativa. Diversamente, la prova delle retribuzioni percepite potrà essere fornita anche con l'ausilio di presunzioni semplici, che resteranno a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne l'aliunde percipiendum, la richiesta di riduzione dell'indennità risarcitoria dovrà tener conto dell'impegno speso dal lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, avendo, il datore di lavoro, l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato da cui desumere, ancorché con ragionamenti presuntivi, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e della, conseguente, riduzione del danno.

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