Omologazione del concordato preventivo con imposta di registro fissa
Pubblicato il 27 marzo 2012
Con la
risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012, l’agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire l’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari, con particolare riferimento all’omologazione dei concordati preventivi.
Con il nuovo documento di prassi si rivede la posizione adottata nella risoluzione n.
28/E/2008, nella quale era stato ribadito che il decreto di omologa del concordato preventivo – procedura concorsuale di per sé molto complessa – avendo natura di atto costitutivo, in quanto non si limita al mero controllo formale ma dà luogo ad una nuova situazione oggettiva di natura patrimoniale, comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. In tale contesto era stato posto l’accento proprio sul fatto che dal decreto di omologa del concordato deriva per il debitore una nuova obbligazione, che è appunto quella di attuare il piano concordatario, che come tale doveva essere tassata con l’aliquota proporzionale (articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur).
Successive disposizioni giurisprudenziali (Cassazione - sentenze nn. 2957/98; 10352/2007; 19141/2010) hanno, invece, ribadito che il decreto di omologa del concordato preventivo esperisce una semplice attività di controllo rispetto a quanto previsto nel patto concordatario, non producendo necessariamente effetti traslativi anche in presenza di cessione di beni al terzo assuntore (l'effetto traslativo avviene solo al momento successivo della cessione unitaria o frazionata). Ne deriva, quindi, che proprio la mancanza dell’effetto traslativo farebbe venir meno la necessità di ricorrere all’imposizione proporzionale, riconducendo così sia i decreti di omologazione dei concordati con garanzia che quelli aventi ad oggetto concordati con cessione di beni nel campo di applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Questa tesi è stata sposata dalla nuova risoluzione n. 27/E, che fa un passo indietro rispetto alla precedente posizione e sottolinea come alla registrazione dei decreti di omologazione dei concordati preventivi non vada più applicata l’imposta di registro in misura proporzionale, bensì l’imposta in misura fissa, venendo meno l’effetto traslativo dei beni dell’imprenditore sottoposto a procedura concordataria.