E’ stata annullata dai giudici di Cassazione, con rinvio, la decisione di condanna per omicidio colposo impartita nel merito ad un automobilista che, nel 2013, aveva investito un pedone.
La Suprema corte, tra gli altri motivi, ha ritenuto che i giudici di gravame avessero reso una motivazione manifestamente illogica per quel che riguardava la questione della avvistabilità del pedone da parte dell’imputato.
La Corte territoriale aveva, infatti, considerato come certamente possibile l'avvistamento tempestivo del pedone, il quale, nella specie, attraversava procedendo da sinistra a destra. Da qui era stato dedotto che il conducente avesse un margine di visibilità ben più ampio rispetto ad un attraversamento improvviso effettuato da destra a sinistra.
Tale assunto – a detta degli Ermellini, - contrastava, tuttavia, con l'affermazione, resa sempre dai giudici di merito, della scarsa visibilità nel tratto, per l'ora, la stagione, il mancato funzionamento dei lampioni.
La Cassazione – sentenza n. 40050 del 6 settembre 2018 – nell’accogliere l’impugnazione dell’imputato, ha ricordato il principio già espresso dai giudici di legittimità secondo cui il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento.
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