Omicidio stradale: revoca patente per condanne definitive

Pubblicato il 10 giugno 2020

La Prima sezione penale della Cassazione si è pronunciata rispetto al ricorso promosso da un uomo che aveva chiesto la sostituzione della misura della revoca della patente - disposta con sentenza, irrevocabile, di applicazione della pena per il reato di omicidio stradale - con la sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida.

Questo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, con cui è stato dichiarato incostituzionale l’art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della strada, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l’applicazione della revoca della patente.

Cassazione: nessuna attrazione della sanzione accessoria della revoca in ambito penale

Con sentenza n. 17506 del 9 giugno 2020, la Cassazione ha giudicato infondate le ragioni del ricorrente, formulando alcune precisazioni.

Ha ricordato, in primo luogo, che la richiamata decisione della Consulta è riferita alla parte dell’articolo censurato in cui non si prevede che, in caso di condanna, ovvero di patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti.

Gli Ermellini, ciò posto, hanno concluso ritenendo che l’oggetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla predetta sentenza non avesse, in realtà, nessuna ricaduta sul giudicato oggetto del ricorso.

La misura della revoca della patente, infatti, per le sue caratteristiche obiettive, non ricade nell’ambito applicativo di cui all’art. 30, quarto comma, della Legge n. 87/1953.

Dal pronunciamento della Consulta – si legge nella decisione – non discende nessuna attrazione in ambito penale della sanzione accessoria della revoca della patente, ma solo l’attribuzione al giudice della cognizione di una facoltà di scelta tra revoca e sospensione.

Ciò, in considerazione dell’irragionevolezza intrinseca dell’applicazione indiscriminata della revoca medesima ad una varietà di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità in quanto connotate da condotte diverse e dalla pericolosità più o meno grave dell’agente.

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