Omicidio stradale: revoca automatica patente solo in caso di ebbrezza o droga

Pubblicato il 18 aprile 2019

E’ stata depositata ieri, 17 aprile 2019, la sentenza con cui la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità del novellato articolo 222 del Codice della strada, nella parte in cui viene sancita la revoca automatica della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime.

La decisione era già stata anticipata con comunicato dell’Ufficio stampa della Corte, emesso subito dopo l’udienza del 20 febbraio.

Corte costituzionale: no ad automatismo

Nel dettaglio, la Corte costituzionale – sentenza n. 88/2019 – ha affermato l’illegittimità della disposizione sulle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa qualora non ricorrano le circostanze aggravanti dello stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.

I giudici costituzionali, ossia, hanno ritenuto che la revoca automatica della patente sia legittima solamente nei casi di condanna per reati stradali in cui sia stata riconosciuta l'aggravante dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.

In tutte le altre ipotesi di condanna o di patteggiamento per questi due reati, ne è stato escluso l’automatismo, riconoscendo, al giudice di merito, il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Sì al divieto di prevalenza o equivalenza dell’attenuante sull’aggravante

Con la medesima decisione, la Consulta ha invece ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater del Codice penale - inserito dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 41/2016 introduttiva del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione.

Si tratta della disposizione che non consente al giudice di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà), rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

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