E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023, la Legge n. 138 del 26 settembre 2023, introduttiva del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 25 ottobre 2023.
Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera, nella seduta del 20 settembre 2023, dopo aver ottenuto il via libera del Senato lo scorso febbraio.
L'intervento si sostanzia nell'estensione, alle ipotesi di omicidio e lesioni personali cagionati per colpa con violazione delle norme sulla navigazione marittima o interna, della disciplina penale vigente per le analoghe fattispecie relative alla circolazione stradale.
A modifica, così, del testo dell'art. 589-bis del Codice penale - relativo, attualmente, alla sola fattispecie dell'omicidio stradale - si prevede che la morte cagionata dalla violazione di norme sulla disciplina della navigazione integri un'ipotesi di omicidio colposo, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni.
La condotta si aggrava qualora il conducente dell'imbarcazione venga trovato sotto gli effetti di alcol e droga.
La pena della reclusione, nel dettaglio, diventa da 8 a 10 anni in caso:
Un ulteriore aumento (reclusione da 5 a 10 anni) si ha in caso di stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l.
Analogamente, per quanto riguarda le fattispecie relative alle lesioni personali, viene modificato l'art. 590-bis del Codice penale, con estensione della disciplina prevista per il reato di lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla navigazione.
Le relative condotte risultano punite, rispettivamente, con la pena della reclusione:
Il carcere diventa da 3 a 5 anni (lesioni gravi) o da 4 a 7 anni (lesioni gravissime) se il conducente si trovi:
Laddove, poi, venga accertato uno stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) o da 2 a 4 anni (lesioni gravissime).
Sia per le ipotesi di omicidio nautico che per quelle di lesioni personali nautiche si prevede, altresì:
Le ultime misure riguardano l'arresto in flagranza di reato.
In particolare, si prevede l'estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza all'omicidio nautico aggravato dallo stato di ebbrezza (superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l) o di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente;
Nei predetti casi, tuttavia, l'arresto obbligatorio non viene disposto se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.
Al delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza/alterazione del conducente è invece estesa la possibilità di arresto facoltativo in flagranza.
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