L’atteso testo del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali” è stato definitivamente approvato dall’Aula del Senato nella seduta del 2 marzo 2016.
La principale novità contenuta nel provvedimento è rappresentata dall’istituzione di due specifiche fattispecie all’interno del Codice penale che, come ben desumibile dal titolo del provvedimento, consistono nel reato di omicidio stradale (articolo 589-bis) ed in quello delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis).
Oltre ad intervenire con diverse modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, il disegno di legge introduce anche alcune disposizioni di coordinamento per quel che concerne il Codice della strada (Decreto legislativo n. 285/1992) e il Decreto legislativo n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
A seguire, il dettaglio delle conseguenze penali ed accessorie espressamente stabilite con riguardo a queste due nuove fattispecie.
Il reato di omicidio stradale (nuovo articolo 589-bis del Codice penale) punisce espressamente chi cagioni per colpa, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di una persona. La pena generica per detto delitto è la reclusione da due a sette anni.
La detenzione diventa da otto a dodici anni se la morte della persona venga causata per colpa:
La pena della reclusione è invece da cinque a dieci anni per le ipotesi di fatto commesso:
In tutti detti casi, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Se l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Qualora, poi, con la stessa condotta venga cagionata la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; la pena, in ogni caso, non può superare i 18 anni.
Il reato di lesioni gravi o gravissime (articolo 590-bis del Codice penale) punisce, invece, chiunque cagioni per colpa, ad altri, una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
In caso di lesioni gravi, la pena generica è la reclusione da tre mesi a un anno; se le lesioni sono invece gravissime la detenzione diventa da uno a tre anni.
Si ha, poi, la pena della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime nelle ipotesi di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché in presenza di specifiche categorie di conducenti colti in stato di ebbrezza alcolica media.
Inoltre, in caso guida in stato di ebbrezza alcolica media, di superamento di specifici limiti di velocità, di attraversamento di intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano, di effettuazione di manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, di sorpassi azzardati, la carcerazione diventa da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Come per il reato di omicidio stradale, anche in questo caso la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Parimenti, si ha diminuzione della pena fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, mentre se il conducente cagioni lesioni a più persone, viene disposta l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; la pena, in ogni caso, non può superare i sette anni.
I nuovi articoli 589-ter e 590-ter del Codice penale disciplinano, altresì, le ipotesi della fuga del conducente in caso, rispettivamente, di omicidio stradale o di lesioni gravi o gravissime.
Per entrambe, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a cinque anni nel caso dell’omicidio stradale e a tre anni nel caso delle lesioni personali stradali.
Tra le modifiche introdotte dal disegno di legge per quel che concerne il testo del Codice della strada si segnala, in primo luogo, la novella dell’articolo 223, comma secondo, nel cui primo periodo viene previsto che il ritiro della patente, nelle ipotesi di reato, possa essere immediatamente disposto dall’agente o dall’organo accertatore anche nei casi previsti dalle disposizioni sull’omicidio e le lesioni stradali.
Viene, quindi, sancito che nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del Codice penale, il prefetto, ricevuti gli atti, disponga, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In presenza di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
Una volta giunta la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti – compresa l’ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena – per le due nuove fattispecie di reato, consegue la revoca della patente di guida (nuovo articolo 222, comma secondo, quarto periodo del Codice stradale).
Conseguentemente, l'interessato non potrà ottenere una nuova patente:
Nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza media o grave ovvero di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe, il relativo termine è elevato a venti anni nelle ipotesi di cui ai punti 1. e 2. mentre è raddoppiato con riferimento ai casi di cui al punto 3.
Nelle ipotesi in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona e si sia dato alla fuga si ha un ulteriore aumento del termine sino a trenta anni per i casi di cui ai punti 1. e 2., e sino a 12 anni per i casi di cui al punto 3.
Nell’attesa della firma del Presidente della Repubblica e della ufficiale pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale - dal cui giorno successivo le disposizioni ivi contenute saranno immediatamente vigenti - la versione del disegno di legge definitivamente approvata è consultabile sul sito del Senato della Repubblica.
Quadro Normativo |
Senato – Testo del Ddl definitivamente approvato – Seduta del 2 Marzo 2016 Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) Decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
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