Omesso versamento Iva. Se i clienti non pagano non c'è dolo

Pubblicato il 18 dicembre 2015

Con sentenza n. 49666 depositata il 17 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha accolto il ricorso di un imprenditore, avverso il provvedimento di conferma del sequestro preventivo dei beni della s.r.l. amministrata, in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento Iva).

Il ricorrente in particolare, si doleva del fatto che il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento cautelare, non avesse tenuto nella dovuta considerazione la grave crisi di liquidità in cui versava la società amministrata (ed appositamente documentata) a causa dei cronici ritardi nei tempi di pagamento delle fattura da parte dei clienti (pubbliche amministrazioni).

Censura, quest'ultima, ritenuta fondata dalla Cassazione, secondo cui effettivamente, l'ordinanza impugnata si sarebbe risolta in un mero riassunto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di sequestro preventivo per reati tributari e crisi di liquidità, senza invece esaminare l'ampia allegazione documentale sulle circostanze del fatto concreto.

Invero – a parere della Suprema Corte – in tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si afferma la necessità che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia ad esso imputabile, per renderlo esente da responsabilità per insussistenza del profilo soggettivo del reato.

Elemento psicologico omesso versamento Iva. Solo se possibile adempiere il pagamento

E' quindi necessario, ai fini del reato in questione, che venga esaminata la sussistenza dell'elemento psicologico, costituito dal dolo della condotta omissiva tipizzata, che non può che esigere quale presupposto, l'esistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento.

Ma sotto questo profilo – conclude la Corte annullando con rinvio – l'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna esauriente risposta, a fronte delle doglianze sollevate (e appositamente documentate) dal ricorrente.  

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