Omesso consenso nelle operazioni salva vita correttamente eseguite

Pubblicato il 05 dicembre 2018

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di responsabilità medica, con particolare riguardo alle ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato in caso di corretta esecuzione di un intervento “salva vita”.

In tali ipotesi - ha ricordato la Corte - la lesione del diritto all'autodeterminazione è oggetto di danno risarcibile tutte le volte che (ma solo se) il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse.

Astratta risarcibilità del danno 

I giudici di legittimità, nel dettaglio, si sono pronunciati con riferimento ad una vicenda in cui il paziente, affetto da un cancro alla gola, aveva perso la capacità di parlare a seguito di un intervento, eseguito d’urgenza, come conseguenza dell’asportazione della laringe, intervento sul quale assumeva di non essere stato adeguatamente edotto.

L’uomo, sul presupposto che l'atto medico fosse stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, aveva richiesto il risarcimento del danno da lesione della salute, determinato dalle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico che era stato giudicato “necessario e correttamente eseguito secundum legem artis”.

Con ordinanza n. 21234 del 4 dicembre 2018, la Suprema corte ha, in primo luogo, riconosciuto, in astratto, la sussistenza di un danno risarcibile connesso alle conseguenze inaspettate dell'intervento chirurgico, tali proprio perché la condotta dei sanitari non era stata preceduta da una informazione adeguata sull’operazione.

Costituisce legittima pretesa del paziente – hanno ricordato gli Ermellini - quella di conoscere, con la necessaria e ragionevole precisione, le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza.

Serve la prova che, con adeguata informativa, l’intervento sarebbe stato rifiutato

Nella specie, tuttavia, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se il corretto adempimento, da parte dei sanitari, dei doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post- operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo.

In definitiva, nei casi come in esame, il paziente, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento “salva vita” se fosse stato adeguatamente informato, prova che, tuttavia, non era stata fornita, tanto che la connessa richiesta di risarcimento andava disattesa.

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