Omesso aggiornamento del DVR e misure anti-Covid, no al reato di epidemia colposa

Pubblicato il 31 maggio 2021

Con pronuncia della quarta sezione del 24 maggio 2021, n. 20416, la Suprema Corte non ravvisa la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in ragione del rischio biologico da Covid-19 ed il reato di epidemia colposa.

Nel caso de quo la pubblica accusa intendeva riformulare la pronuncia del Tribunale per il riesame di Catania che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per il gestore di una casa di riposo, indagato per epidemia colposa e per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dagli accertamenti era emerso, tra l’altro, l’omessa doverosa integrazione del documento dei rischi con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e l’omesso aggiornamento dello stesso.

A seguito del sopracitato annullamento il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone impugnava l’ordinanza sostenendo che la mancata integrazione e/o l’omesso aggiornamento del DVR rispetto al rischio biologico in generale, e a quello da Covid-19 in particolare, costituisce condotta che integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 438 e 452, Codice Penale, a fronte della loro efficienza causale a cagionare un’epidemia a titolo colposo, come realizzatosi nel caso di specie, ove numerosi anziani risultavano, oggi, deceduti e lavoratori dipendenti positivi al Covid-19.

Gli Ermellini respingono il ricorso, sottolineando quanto evidenziato dal Tribunale, secondo cui non vengono illustrati gli elementi e le ragioni logico-giuridiche in base alle quali la condotta omissiva ascritta all’indagato sia causalmente collegabile alla successiva diffusione del virus da Covid-19, sicché non è possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo.

Ed ancora, anche qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27, Decreto Legislativo n. 81/2008, la diffusione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi come, ad esempio, l’inosservanza delle prescrizioni del DPCM, il mancato utilizzo di mascherine protettive, il distanziamento o l’isolamento di pazienti positivi.

La sentenza vede il rigetto del ricorso con la conferma che il mancato aggiornamento del DVR non è condizione sufficiente a configurare la responsabilità datoriale senza che vi sia un’effettiva correlazione con l’evento verificatosi.

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