Omessi versamenti. Crisi aziendale non basta per evitare sanzioni

Pubblicato il 29 settembre 2020

L’esimente della forza maggiore per escludere le sanzioni da omesso versamento di tributi è applicabile in presenza di eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili al contribuente che deve aver adottato tutte le cautele possibili.

Forza maggiore: quando può essere invocata per evitare le sanzioni tributarie?

In materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale citato, adottando misure appropriate, senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Ed è il giudice a dover effettuare un’indagine idonea sulla sussistenza di tali elementi.

In tale contesto, non è sufficiente fare riferimento ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto estranea al soggetto interessato, con conseguente carenza di liquidità dovuta ai mancati apporti dei soci in favore dei quali erano erogati i servizi della società, così come aveva fatto la contribuente in una vicenda sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione.

Non ricorre, ossia, l’esimente della forza maggiore nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità, dovendosi evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad essa contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili e tra i quali non rientra la crisi aziendale.

Difatti, la società commerciale che, per via della situazione economica sfavorevole, non abbia risorse per far fronte ai propri impegni e che non venga sostenuta dai propri soci deve – nel caso in cui venga messa a rischio la continuità aziendale – modificare o interrompere la gestione caratteristica, ovvero compiere operazioni straordinarie, fino a ricorrere ad una procedura di crisi se non di insolvenza.

Qualora, poi, si tratti di società a partecipazione pubblica, l’organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi attraverso un idoneo piano di risanamento.

Nel caso in esame, la Suprema corte, con ordinanza n. 20389 del 28 settembre 2020, ha cassato una decisione di merito pronunciata in accoglimento delle ragioni di una società contribuente, oppostasi avverso alcune cartelle di pagamento.

In particolare, la CTR aveva escluso, a carico della contribuente, l’applicazione delle sanzioni tributarie sull'omesso versamento dei tributi.

Questo, sull’assunto che, in materia tributaria, l’applicazione delle medesime presuppone l’inadempimento colposo dell’obbligazione fiscale. Colpa che – a detta dei giudici di merito – era da escludere nel caso di specie, posto che la società contribuente (una società in house) si era trovata in una sfavorevole congiuntura economica e che i suoi soci non avevano dato sostegno finanziario a fronte dell’impossibilità di interrompere l’erogazione del servizio pubblico prestato.

Tali conclusioni non hanno tuttavia convinto la Cassazione, secondo la quale la decisione impugnata, oltre a considerare la scarsa liquidità di cui godeva la contribuente, avrebbe dovuto valutare se e in che termini tale situazione di crisi avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile con le normali misure, ovvero con le misure opportune e doverose per porre rimedio alla situazione di crisi.

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