Per avvalersi della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, introdotta a norma del nuovo articolo 13, commi 1 e 3 del Decreto legislativo n. 74/2000, per come modificato dal Decreto legislativo n. 158/2015, occorre che siano presenti alcune condizioni, tra loro alternative:
La medesima causa di non punibilità, quindi, non può essere invocata dall’imputato che abbia solo avviato una trattativa volta alla definizione del debito erariale prima dell’apertura del dibattimento.
Detta situazione, infatti, esclude in radice la possibilità di invocare, in sede di legittimità, l’applicabilità della causa sopravvenuta di non punibilità, per mancata sussistenza del presupposto di fatto.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo di una decisione depositata il 5 maggio 2016 e con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un uomo, accusato del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex articolo 10-bis Decreto legislativo n. 74/2000.
Con la medesima decisione è stata, altresì, respinta, nei confronti dell’imputato, l’invocata richiesta di applicazione dell’ulteriore scriminante della particolare tenuità del fatto.
Nonostante la ricordata applicabilità di quest’ultimo istituto anche in sede di legittimità (ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti), la Suprema corte ne ha escluso la possibilità di invocazione nel caso di specie per rilevata non esiguità del danno. Questo nonostante la considerazione della nuova soglia di punibilità prevista dal modificato articolo 10-bis.
In ogni caso – ha ricordato la Suprema corte nella sentenza n. 18680 del 5 maggio 2016 – il diritto dell’imputato a ottenere, prima dell’apertura del dibattimento, un termine per il saldo del pagamento già in corso, a prescindere dall’entità dello scostamento della somma non versata dal valore soglia e con riferimento all’intera somma dovuta, esclude l’applicabilità del meccanismo processuale previsto dall’articolo 469, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, ossia del proscioglimento prima del dibattimento quando l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Preclusione, questa, che riguarda solo coloro che possono beneficiare della causa di non punibilità in questione e, quindi, nelle ipotesi di reati consumati dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 158/2015 o per i quali il dibattimento non è stato ancora aperto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".