Non può essere esteso al reato di omesso versamento delle ritenute - art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2014 in materia di omesso versamento dell'Iva - art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000.
Nel caso della sentenza n. 80, i giudici hanno evidenziato un difetto di coordinamento tra la soglia di punibilità posta ad euro 50.000 – per il mancato versamento dell'Iva – e quelle dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, pari, rispettivamente, ad euro 77.468,53 e ad euro 103.291,38 di imposta evasa.
In sostanza si trattava in modo peggiorativo chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione IVA senza versare l’importo di cui si era riconosciuto debitore, rispetto a chi non avesse presentato affatto la dichiarazione, o avesse presentato una dichiarazione non veritiera, evadendo anch'esso l’imposta. Era poi intervenuto il legislatore, con il D.L. n. 138/2011, che aveva ridotto le soglie di punibilità dell’omessa e dell’infedele dichiarazione. Essendo però le modifiche in senso peggiorativo, l'applicazione era limitata ai soli fatti successivi al 17 settembre 2011.
Sulla base del principio stabilito con sentenza n. 80/2014, la Corte d’appello di Milano, il Tribunale di Verona, il Tribunale di Forlì e il Gip del Tribunale di Bergamo hanno sottolineato come la stessa discriminazione deve essere rilevata per il reato dell'art. 10-ter – omesso versamento delle ritenute - strutturato in maniera identica, pena la lesione del principio di uguaglianza.
La Corte ha però dichiarato – con sentenza n. 100 del 5 giugno 2015 - non fondata la questione, osservando che l'incongruenza del sistema rilevata dalla sentenza 80/2014 con riguardo al reato di omesso versamento dell'Iva non risulta anche per il reato di omesso versamento delle ritenute.
Per i giudici della Consulta i rimettenti hanno trascurato di osservare come, a differenza della dichiarazione IVA, la dichiarazione del sostituto d’imposta, nella quale devono essere indicati i compensi erogati ai sostituiti e le ritenute operate, non rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, invocati come termini di paragone.
Precisa la Corte che il sostituto d'imposta che omette di versare le ritenute certificate può essere chiamato a rispondere, sul piano penale, solo del reato di cui all'art. 10-bis, indipendentemente dalle circostanze che abbia presentato la corrispondente dichiarazione e che questa sia fedele o meno.
In conclusione, deve escludersi che l'innalzamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA possa avere efficacia anche nel caso dell’omesso versamento di ritenute certificate.
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