Omesse ritenute Controlli su anno contributivo

Pubblicato il 05 maggio 2016

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, ha chiarito al personale ispettivo che, per quanto concerne il reato di omesso versamento delle ritenute, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi dovranno riguardare tutti versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo e quindi dal 16 gennaio al 16 dicembre.

Stante quanto sopra, qualora nel corso della vigilanza dovessero emergere omissioni riguardanti l'anno in corso, si dovrà attendere la fine dell'anno contributivo per le eventuali contestazioni, perché solo in tale momento sarà possibile stabilire l'ammontare annuo dell’omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa del relativo illecito.

Sarà , invece, possibile procedere alla contestazione immediata solo nel caso in cui siano rilevati importi omessi per un ammontare superiore ai 10.000 euro che già integrano la soglia di rilevanza penale del fatto.

Inoltre, il parametro dell'anno civile implica che si avranno tanti illeciti - di rilevanza amministrativa o penale - quanti sono gli anni in cui si sia registrato l'omesso versamento delle quote.

A titolo di esempio, se a seguito di un controllo si accerti che un’impresa nell'anno 2014 non ha versato ritenute per un importo complessivo di 15.000 euro e nell'anno 2015 non ha versato ritenute per un importo di 5.000 euro, si dovrà contestare un illecito penale per l'anno 2014 e uno amministrativo per l'anno 2015.

Verbale di contestazione

Specifica, inoltre, la circolare ministeriale che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo notificato ai sensi dell'art. 14, Legge n. 689/1981, recherà sia l'avvertenza che il versamento delle ritenute omesse nei successivi tre mesi comporta la non punibilità dell'autore dell'illecito, sia l'avvertenza che, in caso di mancato versamento, la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l'importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 giorni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy