Il nuovo reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10 bis D. Lgs 74/2000 non ha applicazione retroattiva.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, occupandosi della condanna di un imprenditore in primo e secondo grado per non aver versato le ritenute in un dato periodo di imposta.
In proposito la Corte Suprema – rispondendo alla censura del ricorrente - ha puntualizzato che la prova dell’elemento costitutivo del reato di omesse ritenute, rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, non può essere costituita dalle dichiarazioni contenute nel modello 770 del datore di lavoro.
Il modello 770 può semmai costituire indizio sufficiente o prova dell’avvenuto versamento delle retribuzioni o dell’effettuazione delle ritenute, ma non anche indizio o prova di aver rilasciato le certificazioni ai sostituiti prima del termine previsto per presentare la dichiarazione (dal momento che tale modello non contiene anche la dichiarazione di aver tempestivamente emesso dette certificazioni).
Va in ogni caso precisato – conclude la Corte con sentenza n. 7884 del 26 febbraio 2016 – che a seguito del D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, il suddetto art. 10 bis è stato modificato (eliminando l’inciso “ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”) in modo da non richiedere più la prova della certificazione.
Tuttavia, essendo detta norma più sfavorevole, è soggetta al principio del tempus regit actum e non trova dunque applicazione alla fattispecie in esame.
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