Omessa notifica cartella Entrate rispondono

Pubblicato il 10 novembre 2016

Qualora il contribuente, nell'eccepire l’omessa notifica delle cartelle esattoriali, evochi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha l’onere di chiamare in causa l’ente concessionario – se non vuole rispondere dell’esito negativo della controversia -  affinché provveda direttamente in lite a produrre la necessaria documentazione probatoria.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che aveva notificato ad un contribuente diversi avvisi di mora a seguito di cartelle esattoriali emesse per definitività di accertamento. Ma il contribuente lamentava tuttavia, evocando il giudizio la stessa Agenzia, l’omessa notifica di dette cartelle.

Avverso la pronuncia d’appello che confermava la sua legittimazione passiva, l’Agenzia proponeva ricorso, lamentando come la Ctr, invero, non avrebbe potuto pronunciarsi nei suoi confronti, in ordine alle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio, relativo alla produzione di notifiche non in suo possesso.

Omessa notifica cartella Legittimazione passiva al titolare del credito

Censura respinta dalla Suprema Corte, sull'assunto secondo cui, in tema di riscossione a mezzo cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria che la cartella come atto conseguenziale (per l’appunto, deducendone la nullità per omessa notifica), la legittimazione passiva spetta sempre all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione.

Onere di chiamata in causa Non è litisconsorzio necessario

Per cui se l’Amministrazione, come nel caso de quo, è fatta esclusiva destinataria dell’impugnazione, incombe su di essa l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente concessionario, se non intende rispondere dell’esito negativo della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è qui configurabile un litisconsorzio necessario.

Concessionario è adiectus Niente legittimazione processuale

La posizione del concessionario difatti – conclude la Corte con sentenza n. 22729 del 9 novembre 2016  – è riconducibile per costante giurisprudenza alla figura dell’adiectus solutionis causa, che non possiede legittimazione processuale, dovendo essere convenuto il solo creditore. Ne discende che la disponibilità della documentazione afferente il credito, quali sono le relate di notifica, ricade nell'ambito dei rapporti interni creditore – adiectus, senza che possa farsi valere nei confronti del creditore contribuente, la scelta di avere riscosso mediante adiectio invece che direttamente. 

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