Omessa Iva, prescrizione sospesa causa Coronavirus

Pubblicato il 10 settembre 2020

Corte di cassazione: la sospensione della prescrizione è la conseguenza dell'intervenuta sospensione del processo a carico dell’imputato.

La Cassazione ha respinto le doglianze promosse da un imputato, condannato, in sede di merito, per il reato di omesso il versamento dell’IVA.

La difesa dell’interessato, dopo aver impugnato la decisione di condanna in sede di legittimità, aveva depositato una successiva memoria con cui aveva sollecitato la Suprema corte, in via subordinata, a prosciogliere il ricorrente in considerazione dell’estinzione del reato per prescrizione ovvero a sollevare, di fronte alla Consulta, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83 del DL n. 18/2020.

La censura del ricorrente era rivolta alla parte di tale ultima disposizione - emanata nell’ambito della normativa emergenziale Covid-19 - con cui viene individuata, con efficacia retroattiva, una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione penale applicabile anche alle fattispecie di reato perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Cassazione: prescrizione sospesa per intervenuta sospensione del processo

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 25433 del 9 settembre 2020, ha giudicato manifestamente infondata tale questione, rigettando, contestualmente, anche gli ulteriori motivi di ricorso.

In particolare, gli Ermellini hanno sottolineato come, nel caso in esame, la disciplina di diritto sostanziale regolatrice della fattispecie sia, in realtà, non quella dettata dall’art. 83 del Dl n. 18/2020 sopra menzionata, bensì, più ordinariamente, quella dettata dall’art. 159 c.p., il quale prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento e del processo penale sia imposta da una particolare disposizione.

Tale disposizione costituisce, di per sé, regola generale ed astratta, di carattere sostanziale, cui, di volta in volta, può dare contenuto la singola norma.

Orbene, nel momento in cui l’art. 83 menzionato dispone, al comma 1, che tutte le udienze dei procedimenti civili e penali (tranne specifiche eccezioni individuate) sono rinviate d’ufficio ad un periodo successivo ad una data certa e, al comma 2, che nel medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto riguardante i predetti procedimenti, deve necessariamente intendersi che sia sospeso l’intero procedimento.

Così, ove il processo non possa procedere – in quanto una disposizione legislativa di carattere generale ne abbia differito il suo svolgimento – deve necessariamente concludersi che esso è indubbiamente sospeso.

Per i giudici di Piazza Cavour, in definitiva, la sospensione del corso della prescrizione non è, nella vicenda in esame, “il frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato” per cui si procede, bensì la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione del comma 1 dell’art. 159 c.p., della intervenuta sospensione del processo.

Da qui l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la conferma della statuizione di merito.

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