Risponde del reato di omesso versamento dell’Iva anche il neo-amministratore di una società di capitali che, dopo la presentazione della dichiarazione d’imposta e prima della scadenza del relativo versamento, ometta di pagare all’Erario le somme dovute, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali.
Attraverso questa condotta, infatti, il nuovo amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivargli da pregresse inadempienze.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4631 depositata il 4 febbraio 2016.
Nella vicenda in esame, è stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto la responsabilità dell’imputato, nuovo amministratore di una Srl, per il reato di omesso versamento dell’Iva, in quanto, essendo il medesimo subentrato come amministratore nel settembre 2006, ben avrebbe potuto ottemperare al versamento dovuto entro il periodo previsto per legge, ossia il 27 dicembre successivo.
Di alcun rilievo, in questo contesto, è stata ritenuta la doglianza con cui il ricorrente aveva lamentato l’asserita mancata considerazione del breve lasso di tempo a disposizione, successivamente alla sua nomina, per reperire le somme necessarie ad assolvere il debito tributario Iva.
Per la Cassazione, infatti, il mancato versamento dell’imposta in assenza di un preventivo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, esponeva comunque il soggetto subentrato nella carica di amministratore, a rispondere della fattispecie contestatagli, quanto meno a titolo di dolo eventuale.
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