Posto che il D.L. n. 112/2008 ha innovato il sistema sanzionatorio previgente, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2008, il datore di lavoro non può essere punito per gli errori, inerenti il Libro Unico del Lavoro, di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Sono, invece, punibili le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro, ovvero un occultamento ai fini legali.
Si tratta, in pratica, di due distinte ipotesi di violazione:
Da notare che non rientrano fra le condotte punibili i casi in cui, per incertezze interpretative su modifiche legislative, amministrative o contrattuali ovvero per ritardi nella diffusione del testo di un rinnovo contrattuale o ancora per la difficoltà di individuare correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese (ad esempio con riguardo agli straordinari giornalieri e settimanali), il datore di lavoro non abbia provveduto ad aggiornare i dati retributivi nel mese di decorrenza o di riferimento.
Si ricorda che per violazione formale si intende quella che non omette o non distorce dati di validità fiscale, previdenziale o retributiva, per cui è da ritenersi formale l’omissione di dati che non determinano alcun occultamento di dati fiscali, previdenziali o retributivi (ad esempio sono meramente formali e non sanzionabili le irregolarità riferite alla numerazione unica o alla sequenzialità numerica).
Ai sensi del comma 7, art. 39, D.L. n. 112/2008, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione per cui saranno sanzionabili esclusivamente le omesse registrazioni riferite alle scritture complessivamente omesse.
Quindi, per le omesse registrazioni, sarà applicata dal personale ispettivo una sola sanzione in base al numero dei lavoratori interessati ovvero al numero delle mensilità cui le violazioni si riferiscono, a prescindere dal numero delle omissioni contenute nel LUL.
Sempre il citato comma 7, art. 39, D.L. n. 112/2008, chiarisce che la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate per cui saranno sanzionabili le infedeli registrazioni riferite a dati anagrafici, retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali e relativi al calendario delle presenze, diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
Pe quanto concerne la punibilità per le infedeli registrazioni, gli ispettori, quindi, devono verificare che i dati riportati sul LUL siano quantitativamente o qualitativamente diversi da quella che è stata l'effettiva prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione/compenso elargito.
La circolare n. 2/2012 del Ministero del Lavoro ha, in via esemplificativa, chiarito che la sanzione sarà pertanto applicabile nelle ipotesi dei c.d. “fuori busta" o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate.
Viceversa la sanzione non sarà applicabile quando le somme erogate al lavoratore o l'orario di lavoro osservato dallo stesso siano effettivamente quelli indicati sul LUL, pur in violazione di specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo (ad es. retribuzione virtuale e limiti quantitativi dei lavoratori part-time in edilizia), ferme restando eventuali diverse ipotesi sanzionatorie o azioni di recupero contributivo da parte dell'Istituto.
Anche nella risposta all’interpello n. 47/2011, il Ministero aveva specificato che la sanzione per infedele registrazione sul LUL è applicabile nelle ipotesi di c.d. fuori busta o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate, ed aveva aggiunto che la sanzione non è applicabile nel caso in cui le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul LUL, pur differenziandosi da quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Proprio per quanto concerne il contratto collettivo, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, ha ricordato che è esclusa l’applicazione della sanzione in questione sia nelle ipotesi di mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicabile o applicata, sia nei casi in cui l’accertamento ispettivo abbia riqualificato il rapporto di lavoro instaurato riconducendolo ad una diversa tipologia contrattuale.
Nel primo caso le scritturazioni dei dati riportano, infatti, fedelmente quanto effettivamente erogato (anche se in difformità rispetto alle previsioni del contratto collettivo) mentre, nel secondo caso, le scritturazioni sono fedeli e non omissive in ragione della tipologia contrattuale instaurata e non mutano il titolo retributivo o contributivo in forza del quale determinate somme sono versate.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto nuovamente sulla questione relativa all’infedele registrazione sul LUL, con la già citata nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, ed ha precisato che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata per niente effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Allo stesso modo rilevano le difformità riscontrare nel caso in cui ai trasfertisti, per compensare le prestazioni da questi rese, vengano erogate somme sotto la voce “trasferta”.
Nel caso di specie, infatti, la difformità rilevata determina l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale e comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
Continua la nota ministeriale sottolineando che:
Quadro delle norme |
D.L. n. 112/2008 Ministero del Lavoro, circolare n. 20/2008 Ministero del Lavoro, interpello n. 47/2011 Ministero del Lavoro, circolare n. 2/2012 Ministero del Lavoro, nota prot. n. 11885/2016 |
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