Omessa dichiarazione, prova di reato da elenco clienti e fatture emesse

Pubblicato il 25 novembre 2015

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con evasione di imposta superiore alla soglia prevista per due periodi di imposta consecutivi, così da configurare un reato penale per il trasgressore, la prova dell'illecito può essere acquisita dagli accertatori ricostruendo il volume d'affari dall'elenco clienti-fornitori e dalle fatture che possono essere rinvenute presso terzi, in relazione a rapporti che questi avevano instaurato con l'imputato. Tutto ciò, ovviamente, se l'attività di accertamento, anche se svolta senza le garanzie difensive, era già stata avviata in precedenza, ossia quando era rilevabile la sola omessa presentazione delle dichiarazioni e non era ancora stata evidenziata la condotta penalmente rilevante subordinata al superamento della soglia di punibilità.

La precisazione è arrivata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46500 del 24 novembre 2015.

Accertamento con adesione in pendenza di procedimento penale

Il rappresentante legale di una società, condannato per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con evasione di imposta, in pendenza di procedimento penale aveva visto definire l’accertamento amministrativo mediante adesione. In sede di ricorso presso la Suprema Corte, l'amministratore della società aveva eccepito, tra le altre cose, il fatto che gli elementi acquisiti dai verificatori non potevano essere utilizzati nel dibattimento perchè nel reperirli non erano state rispettate le garanzie difensive previste dall'articolo 220 del C.p.p..

La Corte, ribadendo l'importanza del principio che impone il rispetto delle garanzie difensive, ha respinto il ricorso dell'amministratore della società sottolineando come la ricostruzione del volume d'affari da parte degli accertatori sia avvenuta consultando l'elenco clienti-fornitori e le fatture societarie rinvenute presso terzi, nell'ambito di un'azione di accertamento avvenuta prima del superamento della soglia di punibilità e, dunque, di commissione di reato.

L'accertamento era iniziato in un momento in cui era rilevabile la sola omessa presentazione della dichiarazione annuale: dunque, non vi era ipotesi di reato, né si era verificata alcuna violazione dell'articolo 220.

Pvc valido nel processo penale

La Corte di Cassazione, inoltre, puntualizza alcuni aspetti fondamentali relativi al reato di omessa dichiarazione, sottolineando non solo che l'accertamento induttivo può essere usato per verificare il superamento della soglia di punibilità, ma anche che il processo verbale di constatazione è pienamente utilizzabile nel processo penale. Quest'ultimo, infatti, è un atto amministrativo extraprocessuale, che può essere acquisibile e utilizzabile a fini probatori.

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