L'innalzamento della pena edittale al di sopra dei limiti di ammissibilità dell'istituto della messa alla prova non può agire retroattivamente rendendo quest'ultimo inaccessibile per fatti successivi alla consumazione del reato stesso.
La sospensione del processo con la messa alla prova, infatti, ha anche effetti sostanziali.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 36185 del 30 agosto 2023, in riferimento alla vicenda di un imprenditore, imputato per il reato di omessa dichiarazione continuata in quanto, quale legale rappresentante di una società, non aveva presentato le dichiarazioni annuali relative a tale imposta per gli anni 2013 e 2014.
Successivamente alla consumazione del delitto in parola, sanzionato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, vi era stato un aumento dei limiti edittali della pena della reclusione, elevata da due a cinque anni.
Ebbene, secondo la Corte di appello il nuovo limite edittale di pena non avrebbe consentito l'ammissione al beneficio, applicabile ai procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.
Diverse le conclusioni della Suprema corte, secondo la quale l'innalzamento della pena edittale del reato al di sopra del limite previsto dall'art. 168-bis cod. pen. era conseguenza di successiva rivalutazione della gravità dell'offesa da parte del legislatore.
Rivalutazione, questa, che non poteva ricadere a danno di chi aveva commesso il reato prima dell'aggravamento sanzionatorio, essendo interdetta un'applicazione retroattiva della pena più severa.
Si tratta - si legge nella decisione - della piana applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., che la stessa Corte EDU ha elevato a rango di principio convenzionale non derogabile.
Nel caso in esame, infatti, era evidente che la legge del tempo in cui era stato commesso il reato era più favorevole per il reo, perché l'allora massimo edittale della pena consentiva (e avrebbe consentito) all'imputato di avvalersi di fattispecie estintive del reato, oggi precluse per legge penale sopravvenuta al fatto.
In definitiva, l'aumento della pena edittale sopra ai limiti di ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova non poteva agire in via retroattiva, con la conseguenza che l'istituto in esame doveva ritenersi accessibile per l'imputato.
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