Omessa dichiarazione, anche i costi vanno induttivamente determinati

Pubblicato il 10 febbraio 2021

In tema di accertamento delle imposte sui redditi nelle ipotesi di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a ricorrere anche a presunzioni semplici o “supersemplici”, prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Vanno comunque determinati, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Laddove il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, infatti, l'Ufficio ha facoltà di servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici.

In ogni caso, come ricordato dalla Corte costituzionale, occorre che nell’ambito dell’accertamento si proceda a dedurre i costi dai ricavi induttivamente o presuntivamente ricostruiti, in modo tale da rispettare il principio di capacità contributiva, valorizzando l'incidenza percentuale dei costi relativi.

E ancora. Con riferimento all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, si applica la regola secondo cui il Fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.

Sono questi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per come ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 2581 del 4 febbraio 2021.

Principi a cui, secondo gli Ermellini, non si era uniformata la decisione nella specie impugnata, confermativa di una ripresa a tassazione a fini Irpeg, Ires, Iva e Irap nei confronti di una società di diritto egiziano che, secondo l’Ufficio finanziario, aveva operato mediante stabile organizzazione in Italia, senza presentare alcuna dichiarazione dei redditi, redditi che erano stati quindi ricostruiti col metodo induttivo.

La Sezione tributaria della Cassazione, in particolare, ha accolto il motivo di doglianza sollevato dalla società ricorrente, relativo al capo di sentenza che non aveva riconosciuto i costi deducibili in capo alla ritenuta stabile organizzazione italiana: non tenere conto delle spese aveva falsato la pretesa impositiva dell'Ufficio.

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