Il tribunale di Cassino ha applicato l'articolo 45 della legge n. 69/2009 che, a modifica dell'articolo 96 del C.p.c., attribuisce la facoltà al giudice di riconoscere una somma, come risarcimento, a favore della parte del giudizio che ha dovuto subire il comportamento scorretto della controparte tendente ad allungare i tempi della lite.
Con sentenza dell'11 novembre scorso il Tribunale, oltre ad affermare la responsabilità del convenuto per inadempimento contrattuale dovuta a mancato pagamento dei canoni di affitto di un locale commerciale, ha condannato il medesimo al pagamento di euro 500 a titolo di risarcimento per avere, senza motivo, procrastinato il giudizio a danno della parte attrice.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".