La legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma in riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della “res” e l’acquisizione della stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria. Poco conta, dunque, che gli elementi indiziari raccolti a carico del soggetto i cui beni siano stati sequestrati per acquisire maggiori prove, non siano sufficienti a rilevare un suo concreto coinvolgimento nell’operazione fraudolenta per cui si procede a sequestro.
Così argomentando, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso di un soggetto, avverso l’ordinanza con cui veniva disposto il sequestro probatorio, nei suoi confronti e di altri 46 indagati, per il reato di frode in commercio di alimenti di origine protetta. L’operazione commerciale incriminata, facente capo ad una presunta associazione a delinquere che vedeva in prima fila il rappresentate e gestore di un’impresa olearia, era consistita nell’aver acquistato ingenti quantità di olio di origine greca – mischiato con piccoli quantitativi di olive locali – per poi rivenderlo etichettato come “toscano”, con conseguente lucro sulla cospicua maggiorazione del prezzo. Orbene, per assicurarsi le necessarie prove, si era proceduto al sequestro probatorio anche nei confronti dei meri ricettori commerciali dei prodotti oleari, come per l’appunto l’attuale ricorrente, che si era visto perquisire il proprio locale e sequestrare alcuni documenti contrattuali, contabili e fiscali della propria attività. Il tutto – legittimamente, a parere della Corte Suprema – al fine di ricostruire l’effettivo volume delle illecite attività di commercializzazione dell’olio.
A nulla sono valse, in proposito, le censure del ricorrente “sequestrato”, volte a far valere l’arbitrarietà del proprio coinvolgimento in qualità di concorrente nel reato, essendosi egli limitato ad acquistare una modestissima quantità di olio collegata alla ipotizzata associazione a delinquere. Trattasi difatti – come si evince dalla sentenza n. 39508 del 29 agosto 2017 – di circostanze che non assumono rilevanza ai fini di quella che è la funzione e l’entità del sequestro probatorio.
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