Ok la notifica ad ufficio diverso dall'effettivo destinatario
Pubblicato il 20 dicembre 2010
Con due ordinanze dello scorso 16 dicembre 2010, la n.
24746 e la n.
24758, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di contenzioso tributario precisando, con la prima (la n. 24746), la necessità, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, del deposito, da parte dell'appellante, di una copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata nel termine di trenta giorni. E ciò a pena di inammissibilità della domanda.
Con la seconda pronuncia (la n. 24758), la Corte ha affermato la validità della notifica effettuata presso un ufficio della sede periferica dell'amministrazione finanziaria diverso dall'effettivo destinatario; per la Cassazione, in particolare, la distinzione tra gli uffici dell'agenzia delle Entrate costituisce solo l'espressione di una distribuzione delle competenze intrinseca e con valenza meramente interna ma che non produce effetti nei confronti degli utenti.