Ok della Consulta alla richiesta del giudizio abbreviato anche per il reato oggetto della nuova contestazione
Pubblicato il 27 ottobre 2012
La Corte costituzionale, con l'importante
sentenza n. 237 del 26 ottobre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per l’imputato la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Secondo la Consulta, in particolare, l’imputato che subisca una contestazione suppletiva dibattimentale viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse chiamato a rispondere fin dall’inizio. La contestazione del reato concorrente, operata ai sensi del citato articolo 517 costituisce, in effetti, un atto equipollente agli atti tipici di esercizio dell’azione penale indicati dall’articolo 405, comma 1, Codice di procedura penale.
È fonte, dunque, di ingiustificata disparità di trattamento e di compromissione delle facoltà difensive” – precisa la Corte –
“in ragione dei tempi e dei modi di formulazione dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle ipotesi di modifiche tardive dell’addebito sulla base degli atti di indagine”.