Ok all'accollo della quota indivisa di mutuo

Pubblicato il 16 maggio 2011 Con lo studio n. 409-2010/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Notariato del 16 marzo 2011, i notai si sono occupati del tema dell'accollo della quota indivisa di mutuo.

Lo scritto parte dalla descrizione di una fattispecie concreta in cui Tizio e Caia, non coniugati tra loro, acquistano un immobile in comunione pro-indiviso, contraendo con la Banca un mutuo cointestato; uno dei due, successivamente, si rende disponibile ad acquistare la quota dell'immobile di titolarità dell'altro, concordando di pagare il prezzo mediante accollo della quota indivisa del predetto mutuo.

Secondo i notai, la presenza di un meccanismo di “attuazione solidale dell’obbligazione” non sembra motivo sufficiente per escludere che le parti possano concordare l’accollo del debito di un debitore in favore di un altro. In questo caso verrebbe a costituirsi un accordo “la cui dimensione ed i cui effetti rimangono confinati ai rapporti interni di coloro che lo concludono”.

Inoltre, la non completa estraneità della parte cessionaria rispetto all’originario rapporto obbligatorio, non costituirebbe un impedimento alla “duplicazione dei patrimoni aggredibili per il caso di inadempimento dell’obbligazione originaria” anche se detta duplicazione debba essere riferita ai rapporti interni tra debitori.

In effetti, la responsabilità solidale dei mutuatari nei confronti della banca non cambia in quanto, in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, quest'ultima potrà ancora agire nei confronti dei debitori per il recupero dell'intera somma. Con l'accollo ciò che cambia è che il cessionario-accollante non avrà più alcun diritto di regresso verso il cedente-accollato il quale, invece, se subisce l'aggressione patrimoniale da parte della banca, potrà rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento dell'intera somma che sarà stato costretto a versare a quest'ultima e non più soltanto della parte eccedente la sua (originaria) quota di mutuo.
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