Ok alla plusvalenza solo se la cessione riguarda il terreno edificabile
Pubblicato il 10 luglio 2014
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 15629 del 9 luglio 2014, ha escluso che, per tramite di una
riqualificazione operata dall'Ufficio delle entrate sulla scorta di elementi presuntivi, una vendita di area già edificata potesse rientrare nelle ipotesi tassative previste dall'articolo 81, comma 1 lettera b del TUIR.
Si rammenta che detta disposizione assoggetta
a tassazione separata, quali “
redditi diversi”, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Il caso specificamente esaminato dalla Corte di legittimità riguardava una cessione di un
fabbricato destinato alla demolizione ed ubicato su di un terreno edificabile.
L'oggetto della compravendita non può essere mutato sulla base di presunzioni
In particolare, la Suprema corte ha accolto il ricorso della contribuente sottolineando che, nella specie, fosse incontestato che l'
oggetto dell'atto pubblico di compravendita, avente un suo intrinseco valore economico, fosse una
casa di civile abitazione con annessa corte interna ed esterna e, quindi, un terreno già edificato; e
tale entità sostanziale non poteva essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di
presunzioni derivanti da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti e, soprattutto, con realizzazione futura, eventuale e “
rimessa alla potestà di soggetto diverso (l'acquirente) da quello interessato all'imposizione fiscale”.