Ok alla notifica dell’atto impositivo effettuata solo al curatore

Pubblicato il 26 febbraio 2013 Con ordinanza n. 4257 del 20 febbraio 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale di Roma avevano annullato un atto impositivo in considerazione della circostanza che lo stesso era stato notificato esclusivamente al curatore della società fallita e non al legale rappresentante della medesima.

I giudici regionali avevano giustificato la loro decisione facendo riferimento ad una precedente pronuncia di Cassazione, la n. 2910/2009. Sentenza, questa, che secondo la Suprema corte era stata “travisata” dall’organo giudicante nel merito in quanto, nella specie, “il giudice non avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti impositivi per omessa notifica alla società fallita, ma avrebbe dovuto affermare la legittimazione della società fallita ad impugnare gli atti impositivi, nonché la tempestività dell'impugnazione, procedendo all'esame delle ragioni di merito dell'impugnazione”.
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