Ok alla contestazione della pretesa Irap in sede di impugnazione della cartella
Pubblicato il 20 febbraio 2013
La Cassazione, con l'ordinanza n.
4003 del 19 febbraio 2013, ha
evidenziato la possibilità, per il contribuente, di contestare una
pretesa tributaria anche in sede di
impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni,
qualora tale cartella costituisca il primo atto con cui la
pretesa viene portata a conoscenza del cittadino. In detta ipotesi -
continua la Suprema corte - non è necessario che il
contribuente medesimo versi quanto chiesto in cartella e proceda,
quindi, alla conseguente domanda di rimborso.
Con
la pronuncia, la Corte di legittimità ha accolto, con rinvio, il
ricorso presentato da un contribuente con riferimento ad una cartella
di pagamento dell'imposta Irap non dovuta che era stata emessa sulla
base della sua dichiarazione. Il ricorrente, in particolare, aveva
impugnato la cartella senza procedere con il versamento dell'imposta
indicata.