Ok al tratteminento della caparra se la volontà di recedere della controparte è esplicita
Pubblicato il 19 febbraio 2013
Secondo la Corte di legittimità - sentenza n.
3970
del 18 febbraio 2013 - la volontà dell'acquirente di recedere dal
contratto deve essere espressa in modo esplicito per legittimare il
venditore al trattenimento della caparra.
Nel dettaglio, è stata
confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano
interpretato la lettera con cui l'acquirente, dopo aver versato la
caparra e fissato la data per la stipula della compravendita di un
immobile, aveva comunicato al venditore di non essere più interessato
al contratto, come una proposta, implicita,
di rinunciare all'acquisto e non come manifestazione della volontà di
recesso ai sensi dell'articolo 1385 del Codice
civile.