Ok al concorso tra occultamento delle scritture contabili e truffa aggravata
Pubblicato il 27 settembre 2012
La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n.
37044 del 26 settembre 2012, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che il reato di occultamento delle scritture contabili potesse concorrere con la truffa aggravata.
Nei precedenti gradi del giudizio, infatti, il concorso di specie era stato escluso alla luce di quanto sancito dalle Sezioni unite di Cassazione con la sentenza n. 1235/2010, nel cui testo è espressamente affermato che la truffa ed i reati di frode fiscale non possono concorrere fra loro in virtù del rapporto di specialità che unisce questi tipi di delitti; in particolare, i reati in materia fiscale di cui agli articoli 2 e 8 del Decreto legislativo n.
74/2000, sarebbero speciali rispetto al delitto di truffa aggravata di cui all'articolo 640 del Codice penale.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, la Suprema corte ha rilevato come la pronuncia delle Sezioni unite non riguardasse tutti i delitti tributari contemplati nel citato Decreto legislativo, bensì solo quelli che sanzionano la presentazione di dichiarazione infedele e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Trattandosi, nella specie, di occultamento di scritture contabili, non era possibile individuare alcun elemento di specialità rispetto alla truffa aggravata. Ne discendeva la possibilità del concorso fra questi due reati.