La Cassazione, Prima sezione civile, ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Suprema corte contro la delibazione operata dalla Corte d'appello rispetto ad una sentenza ecclesiastica.
In questa, era stata dichiarata la nullità di un matrimonio concordatario, per grave discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali e per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte del marito, il quale aveva promosso il giudizio di nullità.
Secondo il procuratore, ostava alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, quale limite di ordine pubblico interno, il fatto che i coniugi avevano convissuto per circa 27 anni ed avevano avuto anche due figli.
Gli Ermellini – con sentenza n. 24729 dell’8 ottobre 2018 – hanno dato atto del consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, evidenziando che l'eccezione relativa alla convivenza ultratriennale come coniugi, asseritamente ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica, rientrava tra quelle che l'ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata.
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