Ok a richiesta di rinvio udienza via PEC

Pubblicato il 02 ottobre 2018

Nel testo della sentenza n. 43184 del 1° ottobre 2018, la Corte di cassazione, ha ritenuto “non manifestamente infondato” il ricorso presentato da due imputati - condannati, nel merito, per concorso in un abuso edilizio - i quali lamentavano una violazione del loro diritto ad una difesa effettiva.

La fondatezza dell’impugnazione è stata riconosciuta in considerazione dell’esistenza, all’interno della giurisprudenza di legittimità, di un contrasto ermeneutico sull’uso della Posta elettronica certificata per il deposito delle istanze.

I giudici di appello, nel caso esaminato, non avevano preso in considerazione la Pec con l’istanza di rinvio dell’udienza che il difensore dei due aveva inoltrato alla Cancelleria in ragione dell’adesione del medesimo ad un’astensione proclamata dalla categoria; nonostante questa Pec, la Corte di secondo grado aveva nominato un difensore d’ufficio e deciso la causa, ponendo in essere - a detta dei ricorrenti - una violazione di legge.

Ammissibile senza onere di verifica dell’arrivo della mail

Nel testo della propria decisione, la Suprema corte ha ricordato come, per una parte della giurisprudenza, l’uso della Pec sia legato al dovere di diligenza del mittente di accertarsi della sottoposizione tempestiva dell’atto al Giudice.

In alcune pronunce di legittimità, ossia, è stato riconosciuto come la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo Pec in cancelleria, non sia irricevibile né inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporterebbe l’onere, per la parte mittente, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente.

Secondo la Terza sezione penale di Cassazione, tuttavia, non risulterebbe chiarito "come e perché" il professionista debba “interferire” con l’organizzazione giudiziaria, per accertarsi dell’arrivo della Posta elettronica certificata, quando è la stessa Pec a certificare automaticamente la ricezione al destinatario della e-mail.

Per gli Ermellini, così ragionando, il difensore verrebbe caricato di un onere non previsto dalla legge e di difficile esecuzione.

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