E' ammissibile un patto di prova contenuto in due contratti successivamente stipulati tra le stesse parti, con cui il datore accerti le capacità del dipendente e quest'ultimo, a sua volta, l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. Possono, infatti, intervenire, nel tempo, molteplici fattori attinenti alle capacità professionali o alle abitudini di vita o a problemi di salute. E' quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 27314 del 17 novembre 2008.
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