E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 117 del 20 maggio 2016 il decreto legislativo n. 71 del 18 aprile 2016, che modifica le disposizioni in materia di organismi di investimento in valori mobiliari (OICVM).
In particolare, il provvedimento ha attuato la direttiva 2014/91/UE, che apporta modifiche alla direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di alcuni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e il regime sanzionatorio.
Per quanto riguarda le funzioni del depositario, il Dlgs 71/2016 ha proceduto con l’integrazione della disciplina già vigente per alcuni aspetti riguardanti gli obblighi del depositario e la gestione dei potenziali conflitti di interesse.
Dal punto di vista del regime sanzionatorio viene definito un elenco armonizzato delle violazioni che implicano sanzioni da parte delle autorità competenti.
Inoltre, il provvedimento prevede che Bankitalia e Consob possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria relative alle fattispecie sanzionatorie penali per le quali si ritiene necessario lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione con le autorità di vigilanza straniere e con l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Quest'ultima mantiene, infatti, una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti.
In ottemperanza della direttiva si innalzano gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate alle persone giuridiche per le violazioni degli obblighi previsti in materia dal TUF. Si prevede, infatti, che se le violazioni sono commesse da una società o un ente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.
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