Con la risoluzione n. 78 del 27 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito di un Oicr statunitense – il Fondo Cayman – che vuole investire in un fondo italiano gestito da una Sgr e che chiedeva di sapere come poter soddisfare la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale, richiesto dalla normativa fiscale, per la non applicazione della ritenuta sui proventi derivanti da investimenti in fondi immobiliari italiani.
I gestori del fondo statunitense, infatti, sono soggetti alla vigilanza della SEC americana (Autorità di vigilanza Usa), la quale non rilascia attestazioni riguardo all’assoggettamento dei gestori a vigilanza. Tale requisito risulta infatti verificabile direttamente dal portale della società.
La verifica del requisito della vigilanza prudenziale è necessario in quanto l’articolo 7, comma 3, del Dl 351/2001 esenta da ritenuta i proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a fondi pensione e Oicr esteri, a condizione che siano istituiti in Stati o territori inclusi nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996. Per beneficiare di tale esenzione, però, è necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2012, ha aggiunto la condizione che la società di gestione del risparmio o l’intermediario depositario acquisiscono l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere dalla quale si evince la sussistenza del requisito della vigilanza.
Successivamente è stato specificato (risoluzione 54/E/2013) che tale requisito possa essere comprovato dall’attestazione con la quale l’autorità estera autorizza l’istituzione del fondo e da cui risulti la normativa in base alla quale lo stesso fondo oppure il suo gestore sia assoggettato a vigilanza prudenziale; non ritenendosi necessaria una attestazione rilasciata ad hoc.
Con la nuova risoluzione n. 78/E/2017, l'Agenzia specifica ulteriormente che per soddisfare la verifica della sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale ai fini della non applicazione della ritenuta sui proventi derivanti da investimenti in fondi immobiliari italiani, è sufficiente che il soggetto statunitense incaricato della gestione del fondo estero presenti alla Sgr italiana copia del “Form Adv”, ossia del modello compilato e inviato elettronicamente per la registrazione al sito ufficiale della SEC.
Così per gli Oicr è ora più semplice fruire dell’esenzione dalla ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani. Infatti, l'applicazione del regime di non imponibilità è subordinata alle risultanze rinvenibili dal sito ufficiale dell'autorità di vigilanza statunitense (SEC).
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