OIC: approvati gli emendamenti a 10 principi contabili nazionali

Pubblicato il 30 dicembre 2017

Dopo l’aggiornamento dei principi contabili nazionali, sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal Dlgs. 18 agosto 2015, n. 139, gli operatori hanno avvertito la necessità di apportare alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, alla luce dell’esperienza maturata durante il primo periodo di applicazione dei suddetti principi contabili revisionati.

Così l’OIC, in data 29 dicembre 2017, ha approvato in via definitiva alcuni emendamenti ai principi contabili vigenti, apportando agli stessi alcune significative modifiche e integrazioni.

Tra le novità più importanti si segnalano quelle in materia di imposte anticipate distinte nel bilancio abbreviato e nuove modalità di rappresentazione della ristrutturazione del debito.

Le novità si applicano ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017, o da data successiva: di conseguenza generalmente dai bilanci relativi a quest’anno.

Si ricorda, inoltre, che le modifiche sono generalmente retroattive; di conseguenza, si applica il principio Oic 29 con riferimento all'informazione comparativa in relazione all'esercizio precedente.

Le correzioni dell’Organismo italiano di contabilità hanno riguardato, nello specifico, i 10 seguenti principi contabili:

- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio;
- OIC 13 Rimanenze;
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- OIC 19 Debiti;
- OIC 21 Partecipazioni;
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;
- OIC 25 Imposte sul reddito;
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

Correzioni più importanti

Per quanto riguarda lo Schema di Conto economico, si segnala che l’emendamento interessa le rettifiche di ricavo e specifica che tutte le rettifiche sono portate a riduzione della voce ricavi, anche se relative ad esercizi precedenti.

Relativamente alle Imposte anticipate (Oic 12 e Oic 25) nel bilancio in forma abbreviata le società - per rendere più chiaro il contenuto della voce CII “Crediti” e fornire un'informazione più appropriata - forniscono indicazione separata delle imposte anticipate, che non sono veri e propri crediti.

In relazione alle Immobilizzazioni ( Oic 16 e Oic 24) , la svalutazione di immobilizzazioni materiali/immateriali in precedenza rivalutate in base a disposizioni legislative transita sempre nel conto economico, se non è disposto diversamente dalla legge, e non può essere imputata nella riserva di rivalutazione, indipendentemente dalle modalità della rivalutazione previste dalla legge.

Riguardo ai Debiti è stato abrogato il principio contabile Oic 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio.

Per le Partecipazioni (Oic 21), l'acquisto di partecipazioni il cui pagamento è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato in base all'Oic 19. In altri temrini, anche per gli acquisti di partecipazioni, come già per rimanenze e immobilizzazioni, si applica, se ne ricorrono i presupposti, l'attualizzazione e, più in generale, il costo ammortizzato.

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