Per la sezione tributaria della Corte di cassazione anche l’avviso bonario è equiparabile all’avviso di accertamento e di liquidazione e quindi deve essere ritenuto atto autonomamente impugnabile. La pronuncia n. 25699 del 9 dicembre 2009 afferma rientrare negli avvisi di accertamento quegli atti con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente “una pretesa tributaria ormai definita”, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento”, purchè intimi a versare quanto dovuto. Per la Corte non assume rilevanza il fatto che non vi sia apposta la formula di rito “avviso di liquidazione” e l’indicazione dell’esistenza di un termine per la sua impugnazione.
Con queste motivazioni è stato accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr che aveva ritenuto non impugnabile l’avviso bonario ricevuto da una società perché mancante della dizione “avviso di accertamento”. Inoltre la Corte ha ritenuto valide le cartelle esattoriali successive agli avvisi bonari non impugnati.
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