Odcec Milano. Obblighi di compilazione del quadro RW e titolare effettivo

Pubblicato il 01 novembre 2018

La Commissione wealth planning dell’Odcec Milano ha predisposto il documento di studio n. 1/2018, dal titolo “Obblighi di compilazione del quadro RW e titolare effettivo”.

La necessità di tale intervento si è avvertita dal momento che la disciplina sul monitoraggio fiscale, introdotta con il Dl n. 167/1990, è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di importanti modifiche per quanto concerne, in particolare, l’ambito soggettivo.

Il Dlgs n. 90/2017 (cosiddetto decreto antiriciclaggio), in vigore dal 4 luglio 2017, ha introdotto una differente e più dettagliata figura di “titolare effettivo” dell’investimento.

Tuttavia, il provvedimento attuativo delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale (Prot. 2013/151663 del 18 dicembre 2013) non è stato aggiornato e le Istruzioni per la compilazione del Quadro RW del Modello UNICO Persone fisiche 2018 sono nei fatti analoghe a quelle degli anni passati.

Tutto ciò ha portato ad un clima di incertezza interpretativa per i contribuenti e i loro professionisti. A tal fine, i commercialisti di Milano sono intervenuti con il documento in oggetto, proprio per fornire spunti di riflessione sull’interpretazione della nuova disposizione.

Obblighi di monitoraggio e quadro RW

Nel corso degli ultimi anni è mutato l’ambito soggettivo di coloro che sono tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, gli obblighi di monitoraggio fiscale non gravano soltanto in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali (tra cui i trusts) e alle società semplici residenti in Italia che “detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria”, ma anche su coloro che “pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento”.

Il Dlgs. n. 90/2017 è intervenuto anche sull’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, disponendo che il novero dei soggetti obbligati alla compilazione del Quadro RW viene esteso ai “titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.

Trust e monitoraggio fiscale

Rispetto alla figura del trust, si sottolinea come le novità normative sopracitate abbiano eliminato del tutto la soglia del 25% del trust fund, ma ciò – a detta dei commercialisti – ha creato non poche criticità interpretative nella prospettiva degli obblighi in materia di monitoraggio.

Nello specifico, il gruppo di studio evidenzia come la citata evoluzione normativa abbia creato alcuni dubbi, soprattutto con riferimento alla corretta individuazione dei titolari effettivi dei trust quali soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio.

L’auspicio è che tale incertezza interpretativa conduca ad uno sforzo interpretativo che tenga in debito conto delle reali finalità ricercate dal Legislatore nazionale in tema di monitoraggio fiscale, volte alla attribuzione di obblighi dichiarativi finalizzati alla corretta – anche se futura – imposizione ai beneficiari dei patrimoni all’estero.

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