Ocse, nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni

Pubblicato il 30 ottobre 2014 È stato siglato il 29 ottobre 2014 a Berlino dai rappresentanti dei 51 Paesi e giurisdizioni facenti parte del Global forum dell’Ocse un accordo che prevede l’adozione di uno standard globale unico nuovo per lo scambio automatico di informazioni sui contribuenti, anche con riferimento a quelli che hanno conti nei cosiddetti “paradisi fiscali”.

L’accordo, che segna la fine del segreto bancario, entrerà in vigore ufficialmente dal 2017, ma riguarderà anche i conti aperti già alla fine del 2015.

Non ci saranno più tante alternative per coloro che hanno capitali nascosti all’estero, tanto che la strada della sanatoria volontaria aperta dalla voluntary disclosure sembra essere la soluzione più valida da adottare, in questo momento, se non si vuole rischiare di finire nella rete del Fisco.

Nel comunicato, che ha accompagnato la chiusura del vertice del 29 ottobre, si legge chiaramente che “gli evasori hanno due scelte o farsi avanti o venire presi”.

Nuovo standard globale

Con il nuovo standard per lo scambio dei dati tra le giurisdizioni Ocse è prevista, infatti, la condivisione automatica su base annua delle informazioni riguardanti i conti correnti, i dividendi, gli interessi ricevuti e i redditi derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative da parte dei propri clienti (privati cittadini, entità giuridiche, fondazioni o trust). Inoltre, a fornire tali dati saranno chiamate non solo le banche, ma anche le compagnie assicurative, i broker e alcuni intermediari di investimento collettivo.
 
La formalizzazione dell’accordo in ambito Ocse dà una spinta forte anche alla legge italiana sul rientro dei capitali dall’estero, come sottolineato dallo stesso ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che subito dopo la firma dell’accordo ha così commentato: “L’Italia sta facendo molto contro l’evasione fiscale e l’accordo di oggi rafforzerà anche l’impatto della voluntary disclosure

Esclusione reato autoriciclaggio

Intanto, nell’ultima versione del Ddl sul rientro dei capitali è stato espressamente previsto che il reato di autoriciclaggio non trova applicazione nel caso dei contribuenti che aderiranno spontaneamente alla sanatoria domestica.

Pertanto, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto di collaborazione volontaria (art. 648 ter1 C.p.) non vengono punite se commesse in relazione ai delitti tributari che rientrano nella sanatoria, fino alla data del 30 settembre 2015. Restano, invece punibili l'emissione di fatture false, l'indebita compensazione e  l'occultamento di scritture contabili.
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