Il privato che abbia subito un’occupazione illegittima dall'Ente comunale, fermo restando il diritto alla restituzione del bene – non costituendo la realizzazione dell’opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa – può chiedere il solo risarcimento del danno per equivalente (subito a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo), rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione, in quanto non più interessato a quest’ultima.
ll danno per equivalente che il Comune è in tal caso tenuto a liquidare, va commisurato al valore del terreno, prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate del relativo Comune, al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà.
E' quanto enunciato dal Tar per la Calabria, sezione seconda, con sentenza n. 708 del 2 maggio 2017.
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