Occultamento o distruzione di scritture contabili, sì alla confisca

Pubblicato il 08 gennaio 2020

Precisazioni della Corte di legittimità in ordine alla confiscabilità del profitto del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da un Pm contro il diniego del Tribunale alla sua richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avanzata nel contesto di un procedimento per occultamento di documenti contabili, ipotizzato a carico dell’imputato.

Quest’ultimo era stato accusato di aver occultato, nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e per finalità di evasione, numerose fatture emesse dalla sua ditta individuale, in modo da non rendere possibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Il Pubblico ministero si era opposto alla considerazione resa dai giudici di merito, secondo cui il delitto oggetto di indagine non consentiva di ravvisare un profitto illecito suscettibile di confisca.

Scritture contabili occultate, possibile il sequestro

Secondo il ricorrente, invece, si trattava di reato di pericolo per il quale, qualora i verificatori, nonostante la condotta di ostacolo posta in essere dall’agente, fossero comunque riusciti a ricostruire il reddito e le imposte dovute, sarebbe stato possibile quantificare il vantaggio economico della condotta illecita nonché sottoporre a confisca, anche per equivalente, il corrispondente profitto.

Doglianza, questa, ritenuta fondata dalla Suprema corte, la quale, con sentenza n. 166 del 7 gennaio 2020, ha annullato la decisione impugnata, disponendo il rinvio della causa per un nuovo esame di merito.

Nell’accogliere il ricorso del PM, la Terza sezione penale ha anche formulato un apposito principio di diritto, ai sensi del quale: “nel delitto previsto dall’art. 10 d. lgs. 74/2000, allorquando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell’occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta”.

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