Con relazione n. 7 del 20 gennaio 2022, l'Ufficio massimario della Corte di cassazione ha fatto il punto sulle novità normative introdotte in materia di obbligo vaccinale e obbligo di Green pass nel settore giustizia.
Nel compendio, viene ricordato che dal 15 ottobre 2021 - e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (a oggi, il 31 marzo 2022) - è previsto, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché per i componenti delle commissioni tributarie, e ove compatibile anche per magistrati onorari e giudici popolari, l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde base, per accedere agli uffici giudiziari.
Per tali soggetti, l'assenza dall'ufficio in conseguenza del mancato possesso o della mancata esibizione della predetta certificazione è considerata assenza ingiustificata, senza retribuzione, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
L'accesso in violazione di tale obbligo, invece, costituisce illecito disciplinare, da sanzionare secondo i rispettivi ordinamenti, oltre ad essere punito con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, con obbligo di verifica, secondo le modalità previste, a carico del responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria (individuato, per la magistratura ordinaria, nel Procuratore generale presso la Corte di appello).
Come ben noto, l'obbligo di green pass base per entrare nei tribunali è stato successivamente esteso anche a difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, con la sola eccezione dei testimoni e delle parti del processo.
E' inoltre rammentata, a partire dal 15 febbraio 2022, l'estensione a tutti i lavoratori pubblici e privati over 50, dell’obbligo di possedere ed esibire il super Green pass (ottenibile esclusivamente a seguito di vaccinazione o di guarigione) per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, obbligo che, relativamente all'accesso agli Uffici giudiziari, riguarda anche tutti i soggetti sopra richiamati che abbiano già compiuto cinquanta anni.
Dopo la disamina sul quadro normativo di riferimento, lo scritto si focalizza sui principali aspetti connessi alla tematica, e, in primo luogo, sull'individuazione specifica dei predetti obblighi e delle conseguenze che derivano dalla relativa violazione.
Rispetto, in particolare, alle citate conseguenze, viene evidenziato che, secondo le nuove previsioni del Dl n. 52/2021 - salvo comunque che nelle imprese private ove il datore intende procedere ad assunzioni per la sostituzione - il lavoratore assente non viene sospeso dal lavoro e pertanto parte datoriale non è tenuta ad adottare provvedimenti né comunicazioni in tal senso.
Ciò costituisce un evidente vantaggio in termini di semplificazione, atteso che la qualificazione come assenza ingiustificata, con privazione della retribuzione, è stata operata ex ante dalla legge, senza bisogno di ulteriori motivazioni.
In ordine, poi, alla durata ed alle modalità di computo di tale assenza, viene segnalata l'espressa previsione secondo la quale, dalla comunicazione del mancato possesso o della mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 rafforzata, l’assenza perdura fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
Per gli autori della relazione, vi sarebbe, così, "una indicazione chiara in termini di una protrazione continuativa e non frazionabile, se non in conseguenza della cessazione della violazione o del raggiungimento del limite massimo temporale del 15 giugno 2022".
Sul piano retributivo si applica la regola generale della mora debendi: in mancanza di prestazione lavorativa non è dovuta al lavoratore la controprestazione costituita dalla retribuzione, né qualsiasi altro emolumento ed istituto.
Sono escluse, invece, le conseguenze disciplinari normalmente collegate all'assenza ingiustificata, "salvo non sia possibile contestare ulteriori e diversi comportamenti censurabili rispetto alla sola mancanza di vaccinazione o di Green pass" e non si hanno nemmeno effetti sulla stabilità del rapporto.
Lo scritto, a seguire, si sofferma specificamente sui soggetti destinatari degli obblighi nell'ambito del settore giustizia e, quindi:
Relativamente ai difensori e figure assimilate, viene ricordato che:
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